La definizione di 'Registro' nel Distributed Ledger Technology Pilot Regime

Abstract

Il Regolamento DLT introduce la definizione di “registro per la circolazione digitale”. Affinché questo strumento normativo possa essere effettivamente utilizzato nel settore DeFi diventa fondamentale interpretare correttamente la definizione per comprendere “cosa” costituisce o possa costituire un “registro per la circolazione digitale”. Le potenziali differenze applicative sono notevoli, considerando che le caratteristiche del registro citate nella definizione non sembrano richiedere esplicitamente che, per ogni emissione, venga creata una rete DLT ad hoc, sembrando ipotizzabile che, su una DLT già esistente, possa essere sviluppato un “semplice” smart contract.Il Regolamento DLT introduce la definizione di “registro per la circolazione digitale”. Affinché questo strumento normativo possa essere effettivamente utilizzato nel settore DeFi diventa fondamentale interpretare correttamente la definizione per comprendere “cosa” costituisce o possa costituire un “registro per la circolazione digitale”. Le potenziali differenze applicative sono notevoli, considerando che le caratteristiche del registro citate nella definizione non sembrano richiedere esplicitamente che, per ogni emissione, venga creata una rete DLT ad hoc, sembrando ipotizzabile che, su una DLT già esistente, possa essere sviluppato un “semplice” smart contract.

Luogo

Webinar

Data

29 novembre 2023

Orari

18:00 - 19:30

Introduce e coordina

E. Zuanelli, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Relatore

S. Furnari, Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

Discussant

M. Fioravanti e F. Betró, CEO e CTO di Mustnode s.r.l

Webinar su "La definizione di 'Registro' nel Distributed Ledger Technology Pilot Regime" (550 MB)